Revue internationale de droit pénal
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I.S.B.N.2-86586-990-3
638 pages

p. 15 à 18
doi: 10.3917/ridp.721.0015

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Vol. 72 2001/1-2

2001 Revue internationale de droit pénal

Séance d’ouverture / Opening session

Giovanni CONSO  [*]
E' un vero onore per l'ISISC ospitare e supportare, questo nostro incontro a largo raggio, nato da una felice idea di Stephen Thaman, docente illuminato della Saint Louis University. Ben circa trenta Stati, fra i più importanti del mondo, provenienti da ogni Continente, daranno il loro prezioso contributo all'iniziativa attraverso relazioni orali ed interventi scritti di qualificati studiosi della tematica affrontata, con una presenza particolarmente nutrita per quanto riguarda Germania, Russia, Spagna e, naturalmente, Stati Uniti d'America. Grazie ad un numero così vasto di apporti si preannuncia sin da ora decisivo, anche in vista della Conferenza A.I.D.P., fra non molto in programma a Budapest, il momento della sintesi finale debitamente affidata al prof. Stephen Thaman.
Dedicato com'è alla "Partecipazione laica nel processo penale", il tema dell'incontro non può prescindere da una precisazione terminologica, soprattutto per quanto concerne l'Italia, capitolo che il giudice Lanza affronterà da par suo. Dicevo "soprattutto per quanto concerne l'Italia" perché da noi in questi ultimi tempi si è molto parlato di giudici conciliatori, di viceprocuratori onorari di esperti dei tribunali minorili, di esperti dei tribunali di sorveglianza e soprattutto della grande novità rappresentata dai giudici di pace, figure intese tutte come altrettante tipologie di giurisdizione laica, al punto che un importante convegno organizzato dalla magistratura togata a Senigallia nel dicembre 1995 sotto lo specifico titolo "I giudici laici" non si è minimamente occupato dei giudici popolari che compongono le "mixed" Corti d'Assise italiane, ma soltanto delle altre sopraddette figure.
Nella presente sede siracusana la partecipazione laica è vista con drastico riguardo o al classico, limpido, fenomeno della giuria, tipico organo a composizione di soli laici, o all'anch'esso tradizionale, ma non altrettanto lineare, fenomeno della Corte mista, organo a composizione variamente composta di togati e di laici. Va da sé che di ben più ampie proporzioni sono le ricadute che sul regime del processo penale ha il primo istituto, non certo circoscritto ad un fatto di composizione, se è vero che proprio la specificità di quest'ultima porta con sé esigenze ineludibili, a cominciare dall'assolutezza dell'oralità per finire con l'impraticabilità dell'appello.
Vediamo allora, sia pur per rapidi cenni, in attesa che il giudice Lanza ne dia più approfondito conto, quale sia oggi l'orientamento prevalente in Italia, non tanto de iure condito, essendo ben noto a tutti gli studiosi che dal 1931, anno dell'entrata in vigore del codice Rocco, nel nostro Paese i giudici laici partecipano a Corti miste sia in primo che in secondo grado, quanto de iure condendo. Il fatto che nel dianzi ricordato convegno di Senigallia, pur dedicato ai giudici laici, sia stato possibile omettere, come se nulla fosse, ogni riferimento ai giudici popolari delle Corti d'Assise sembrerebbe dimostrare che in Italia c'è una sorta di "rassegnazione" a tener ferma la seconda delle due alternative, vale a dire la soluzione mista. E così è stato, infatti, pressoché pacificamente, fino a qualche anno fa, quando, poco prima del convegno di Senigallia, per la precisione nell'ottobre 1995, un numero cospicuo di avvocati penalisti si è riunito a Brescia per discutere il problema delle Corti di Assise rilanciando l'idea della giuria classica, già attuata dal primo codice italiano unitario, quello del 1865, e poi trasfusa con poche varianti nel codice di procedura penale del 1913, illuminato prodotto dell'Italia liberale.
Benché accompagnato da scarsa eco, tanto da essere rimasto senza seguito alcuno a livello di ufficialità (gli atti non sono stati nemmeno pubblicati, a causa anche dell'inopinata, improvvisa scomparsa del principale organizzatore, l'avv. Claudio Barbieri, alla cui memoria va rivolto qui un commosso omaggio), il convegno di Brescia non era certamente nato per caso. Più di un motivo, anche a sfondo emozionale, ne aveva sollecitato l'ideazione. Due le ragioni di malcontento che stavano agitando con forza la classe forense : la crisi crescente da cui appariva sempre più investito il principio di oralità, vanificando i connotati di accusatorietà che avrebbero dovuto caratterizzare il nuovo sistema processuale introdotto dal codice di procedura penale del 1989, e l'atteggiamento per molti deludente della magistratura giudicante, ritenuta tendenzialmente troppo sensibile alle tesi dell'accusa.
Nulla di più naturale che sentire nostalgia per il modello della giuria popolare, il solo idoneo ad assurgere di per se solo ad antidoto drastico sia per l'uno che per l'altro degli inconvenienti lamentati. Scriveva in proposito con notevole efficacia l'Avv. Barbieri, in margine al convegno di Brescia : <<Ammaestrati dall'esperienza negativa di questi anni … non sembra inutile una riflessione sulla necessità della riforma dell'ordinamento giudiziario che stimoli, oltre alla separazione delle carriere, l'istituzione della giuria, come unico garante della sopravvivenza del processo accusatorio.
<<La ricostruzione del processo accusatorio parte dalla restituzione allo stesso del suo giudice "naturale" e storico, la giuria.
<<In tal modo la società civile, riappropriandosi di quella frazione di sovranità oggi esercitata nel giudizio, in suo nome, dallo Stato-apparato, medierebbe (come le spetta per Costituzione ex art. 102) fra la legittima pretesa punitiva dello Stato e l'altrettanto legittima presunzione d'innocenza del cittadino, dando piena attuazione al precetto dell'art. 25 comma 2 della Carta costituzionale, per cui il giudice naturale non significa solo il giudice precostituito per legge, ma anche il giudice coerente ai valori e ai principi dell'intero ordinamento giuridico.
<<Non si esercita la sovranità popolare per concorso, affermava un autorevole parlamentare durante i lavori preparatori della legge-delega del 1987.
“Per altro verso, affidato alla giuria il processo ordinario accusatorio, il processo inquisitorio, a soli fini premiali, avanti il diverso giudice monocratico e togato, sarà una libera scelta dell'imputato, anziché una imposizione come oggi rischia di divenire”.
C'erano, per giunta, anche ragioni di ordine storico, ideologicamente ancor più rispettabili, a spingere verso tale direzione. Anzitutto, si faceva sentire il ricordo di come la giuria fosse stata spazzata via dallo scenario italico, dopo ben sessantacinque anni di onorato servizio, ad opera del regime autoritario in coincidenza con la sua codificazione del 1930. Analogamente, non mancava di far sentire il suo peso il ricordare come, poco dopo la caduta del regime e il recupero delle libertà democratiche, un decreto legislativo luogotenenziale del 31 maggio 1946 (il cosiddetto decreto Togliatti) avesse deliberato il ripristino della giuria, anche se la mancata emanazione del previsto regolamento attuativo aveva poi bloccato l'operazione di recupero, rimettendo in cammino, per un improvviso mutamento della volontà politica, la soluzione mista che era stata introdotta nel periodo autoritario.
Cambiamento di rotta, quest'ultimo, registratosi anche durante i lavori dell'Assemblea Costituente, dove ad un inizio tutto in favore della giuria sarebbe seguita una conclusione di taglio diverso.
La bella "voce" redatta per il "Digesto delle discipline penalistiche" da Alfredo Avanzini sintetizza la vicenda in termini che meritano di essere qui ripresi direttamente : "La reintroduzione della giuria nell'ordinamento italiano fu argomento di vivace discussione e forti contrasti all'interno dell'Assemblea Costituente.
“Lo scontro politico vide lo schieramento delle sinistre, stimolato anche dalla mancata attuazione della riforma del 1946, battersi per ottenere un riconoscimento di rango costituzionale all'istituto della giuria. In una prima fase dei lavori preparatori, il testo .... risultava così articolato : "Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi di Corte di Assise". La formulazione definitiva dell'art. 102,3° co., Cost. ("La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia") fu il risultato di un compromesso che, se da un lato vedeva la vittoria dello schieramento sfavorevole al ripristino della giuria, dall'altro conferiva una portata precettiva all'intervento diretto del popolo nell'esercizio della funzione giurisdizionale". Dal che discende, oltretutto, <<la incompatibilità tra il nostro ordinamento e la istituzione di-Corti di Assise composte di soli giudici togati, altrimenti denominate Gran Corti criminali”.
Non solo, ma, ad avviso dello stesso Avanzini, l'apparente libertà di scelta tra giuria ed altra forma di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, che l'art. 102,3° co., Cost. demanda al legislatore ordinario, è in realtà frustrata dal contenuto di un'altra norma costituzionale. L'art. 111,1° co., Cost., infatti, nel prevedere un obbligo generalizzato di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, rappresenta un ostacolo insormontabile per la reintroduzione nel nostro ordinamento della giuria classica e del verdetto immotivato che di questa è sempre stato espressione essenziale.
Data per pacifica fino a qualche tempo fa, quest'ultima asserzione ha però recentemente sollevato più di una riserva da parte di una corrente dottrinaria molto determinata nel sostenere le buone ragioni della giuria. E' ancora il compianto Avv. Balestra a dovere venire espressamente richiamato : lo sbarramento del dettato co-stituzionale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali hanno da essere motivati "si supera dotando di motivazione il provvedimento della giuria" e non certo considerando il verdetto, come è pur stato sostenuto, <<costituzionalmente legittimo perché la motivazione sarebbe implicita nella risposta ai quesiti o perché il verdetto non sarebbe qualificabile come provvedimento giurisdizionale>>. Non va in proposito dimenticato che <<l'obbligo di motivazione soddisfa l'esigenza costituzionale, non solo del controllo tecnico della decisione attraverso i gradi della giurisdizione, ma anche della pubblicità del processo penale per un controllo sociale effettivo. Si devono quindi evitare forzature interpretative per conservare l'istituto classico della giuria, tenuto conto della priorità della garanzia costituzionale di un "controllo diffuso del popolo durante tutto lo svolgimento del processo penale". Quindi la giuria, esclusivo giudice del fatto, motiverà il proprio provvedimento attraverso un estensore scelto fra i giurati, che potrà dare, nella forma più semplice, conto delle ragioni della scelta". Naturalmente, una scelta del genere imporrebbe di ricercare, cosa non facile, un adeguato sistema di reclutamento del giudici popolari.
Ad evitare di incorrere in illusioni sempre pericolose va comunque tenuta presente l'esistenza in Italia di un'atmosfera generalmente poco propensa a dare spazio ai giudici popolari nelle Corti d'Assise. Lo comprovano sia lo scarso slancio con cui i cittadini italiani legittimati rispondono alle eventuali convocazioni in Corte d'Assise sia le riduzioni via via apportate dal nostro legislatore alla sfera di competenza demandata a questo tipo di giurisdizione. Con riguardo al codice del 1930, una prima restrizione si era avuta nel 1951 ed una seconda nel 1974, mentre, con riguardo al codice vigente, anche a tralasciare ogni considerazione sulle varianti verificatesi nel passaggio dalla vecchia alla nuova codificazione, non può non essere ricordata, in quanto recentissima, la novità avveratasi il 22 febbraio scorso con l'attribuzione di tutte le rapine e tutte le estorsioni comunque aggravate al Tribunale. Di fronte a questa costante erosione è il caso di dire che, solo grazie a quel dettato della Costituzione che impone al legislatore ordinario di prevedere casi e forme di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, sarà possibile evitare in Italia la completa estromissione dei giudici popolari dalle Corti Penali.
 
NOTES
 
[*]Presidente Onorario Corte Costituzionale, Già Ministro di Grazia e Giustizia, Professore Emerito di Procedura Penale, Università di Torino, Presidente Conferenza Diplomatica, per l'Istituzione di una Corte Penale Internazionale, Roma, Italia.
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